Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Milano, Sez. II, n. 601/2023, ritiene infondata una eccezione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 73, 3 comma, c.p.a., che prevede che il contradditorio sulle questioni rilevate d’ufficio dopo il passaggio in decisione della causa avvenga per iscritto senza la necessità di fissare una nuova udienza di discussione, sulla base del seguente percorso motivazionale:
<<10. Occorre operare una netta, analitica distinzione tra contraddittorio e oralità.
10.1. L’oralità costituisce una mera modalità di svolgimento di talune attività processuali che non appare indefettibilmente necessaria al fine di assicurare l’effettività del rito.
10.2. Sicché, l’oralità non è sempre e necessariamente coessenziale per il contraddittorio, che invece rappresenta principio supremo, di ordine costituzionale, cui è informato il processo come insieme di atti volti a pervenire al provvedimento del giudice.
10.3. Si può, dunque, dare il processo giusto in assenza di oralità, mentre certamente non sarebbe giusto il processo in assenza di contraddittorio.
10.4. L’oralità, rappresentando come detto essenzialmente una forma di interlocuzione tra parti e giudice, è dunque strumento di garanzia del contraddittorio preferibile ma non, a rigore, esclusivo e indispensabile ai fini della effettività del contraddittorio medesimo e, in definitiva, del diritto di difesa.
10.5. Rientra, pertanto, nella discrezionalità politica del legislatore, previo bilanciamento dei concorrenti interessi pubblici, sostituire, in determinate particolari circostanze, l’oralità con modalità alternative di dialettica, purché sufficienti ad assicurare un effettivo e paritario confronto di argomentazioni.
10.6. Né il modello processuale scandito nell’art. 73, comma 3, c.p.a. si pone in conflitto col patrimonio di garanzie riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo giacché non sopprime l’oralità nel processo amministrativo bensì la sostituisce, in determinati casi limite, con un ulteriore (rispetto alla esaurita fase orale) momento dialettico in forma scritta, garanzia suprema del contraddittorio, che non rappresenta, pertanto, una menomazione insostenibile dei diritti processuali delle parti.>>.
Nel merito il Consiglio di Stato conviene con il TAR Milano in ordine al principio di diritto affermato in sentenza, secondo il quale non è possibile per il privato la reiterazione di istanze di accesso già prodotte e rigettate dall’Amministrazione, in forma espressa o tacita di diniego.