Il TAR Brescia precisa, in materia di giurisdizione, che spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere (Cassazione civile sez. un., 22/05/2023, n.13975; id., sez. un., 05/02/2020, n.2710; id. sez. III, 28/09/2012, n.16535). Nel caso di specie il progetto e le opere di cui agli atti impugnati sono stati valutati dal TAR idonei a incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.