Il TAR Milano ricorda che, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. per tutte, Consiglio di Stato sez. VI, 25/01/2022, n. 497), il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che l’apprezzamento compiuto dall’amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche (Nella fattispecie il TAR accerta che le determinazioni espresse dall’amministrazione, sia al momento dell’apposizione del vincolo, sia in sede di decisione del ricorso gerarchico, sono il frutto di una indagine meramente documentale, che non ha appurato in alcun modo l’effettiva consistenza architettonica e materica degli immobili e degli interventi edilizi succedutesi nei secoli; in mancanza di queste basi, i provvedimenti in esame affermano la rilevanza storico-artistica del complesso su basi esclusivamente cartolari, senza accertare le eventuali modifiche apportate agli immobili e senza valutare se tali modifiche li abbiano privati delle caratteristiche che ne dovrebbero esprimere la valenza culturale e, di conseguenza, giustificarne la protezione).