Il TAR Milano osserva che il termine indicato nell’art. 14 comma 1 della LR n. 12 del 2005, norma che prevede un termine di trenta giorni per la richiesta, da parte degli uffici, di integrazioni documentali e modifiche progettuali alla proposta di piano attuativo presentata dall’operatore, ha carattere meramente ordinatorio e non perentorio, per cui l’inosservanza del medesimo non assurge a vizio di legittimità del provvedimento adottato tardivamente. A tale conclusione si perviene, innanzi tutto, dalla pacifica considerazione che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono di regola ordinatori, mentre la perentorietà è possibile nei soli casi previsti dalla legge. Nell’ipotesi dell’art. 14 della LR n. 12 del 2005 sull’approvazione dei piani attuativi, inoltre, lo stesso articolo, ai commi 6 e seguenti, riconnette al mancato rispetto del termine per l’approvazione l’esercizio di poteri sostitutivi con l’intervento, in luogo del Comune, della Regione o della Provincia, con le modalità indicate proprio nei commi 6 e seguenti dell’art. 14 stesso. Appare evidente che la previsione di poteri sostitutivi in caso di inosservanza dei termini del procedimento esclude che l’adozione di un provvedimento tardivo sia di per sé illegittima.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1688 del 3 giugno 2024