Il TAR Milano ricorda che, secondo giurisprudenza consolidata, l’inizio dei lavori richiesto per evitare la decadenza del titolo: a) deve evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto; b) non può essere considerato in via generale e astratta, bensì con specifico e puntuale riferimento all'entità e alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò al ben evidente scopo di evitare che il termine per l'avvio dell'edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e, quindi, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione; c) deve, dunque, essere comprovato dall'effettuazione di trasformazioni che superino la soglia delle mere attività preparatorie, dovendo essere di entità significativa, tenendo anche conto dell'opera da eseguire, onde non vanno trascurate le peculiarità che presenta l'intervento in progetto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1552 del 21 maggio 2024