Il TAR Milano, a fronte della delibera del Consiglio di Gestione di una Riserva naturale che ha introdotto una misura di salvaguardia consistente nel divieto di edificabilità sino all’approvazione del nuovo Piano della Riserva, ritiene che l’individuazione, quale termine finale di efficacia della misura in esame, della data di approvazione del nuovo Piano della Riserva non consenta, tuttavia, di superare il limite temporale imposto in via generale per le misure di salvaguardia dall’art. 12, co. 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ossia tre anni dall'adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui questo sia stato sottoposto all'amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione), recepito altresì dal legislatore regionale mediante l’art. 36, co. 4, L.R. n. 12 del 2005. Pertanto, il divieto di edificabilità deve intendersi decaduto allo spirare dei termini di cui all’art. 12, co. 3, D.P.R. 380/2001, senza che possa assumere rilievo in senso contrario l’omessa approvazione a tale data del nuovo piano della Riserva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1879 del 18 giugno 2024