Il TAR Milano osserva che il suolo, secondo la definizione data dall’ISPRA, riveste una rilevanza necessariamente sostanziale, legata alla tutela effettiva della risorsa suolo, e della copertura naturale dello stesso. Ciò si evince chiaramente, del resto, anche dai principi generali dettati dall’art. 1 della L.R. 31/2014. È dunque evidente che, nell’ottica di una valutazione di carattere sostanziale, la disposizione urbanistica (oggetto di esame) che classifica come agricola un’area antecedentemente edificabile si muove innegabilmente nella direzione di un contenimento della copertura artificiale del terreno e del consumo di suolo, precludendo che un terreno con copertura naturale venga in futuro trasformato e assoggettato alla copertura artificiale conseguente all’edificazione (antecedentemente possibile), e si pone perciò in piena consonanza con le previsioni della L.R. 31/2014.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1695 del 4 giugno 2024