Il TAR Milano ricorda che le previsioni degli strumenti urbanistici servono a conformare l'edificazione futura e non anche le costruzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del Piano o di una sua variante, alle quali la legge equipara i manufatti in via di edificazione sulla base di uno specifico titolo assentivo; conseguentemente le opere già eseguite in conformità della disciplina previgente conservano la loro precedente e legittima destinazione, senza che sia nemmeno possibile impedire gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1766 del 11 giugno 2024