Il TAR Milano osserva che l’art. 22-bis, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 327 del 2001 stabilisce che il decreto di occupazione d’urgenza relativo a una procedura espropriativa può essere adottato senza particolari indagini o formalità, in presenza di interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 (c.d. “Legge obiettivo”); pertanto nessuna motivazione particolare deve essere posta a giustificazione dell’emanazione di un decreto di occupazione d’urgenza, laddove si tratti di procedure finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di interesse strategico, essendo in re ipsa tale urgenza. Difatti, tali interventi, per la loro stessa natura e per le finalità che intendono perseguire, oltre che per le procedure speciali con cui sono decisi, hanno in sé un connotato di urgenza, pertanto ben può ritenersi che l’esigenza della motivazione che giustifica il decreto di occupazione d’urgenza, nel caso di opere di cui alla legge n. 443 del 2001, coincida con la circostanza che l’opera sia stata effettivamente inclusa nel relativo programma approvato dal CIPE.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1707 del 6 giugno 2024