Il TAR Milano ricorda che l’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 consente la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento stesso oppure nell’ipotesi di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; l’Amministrazione che procede alla revoca deve, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sull’obbligo di motivazione, indicare i motivi – vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali – che l’hanno indotta a disporre la revoca del provvedimento. L’apprezzamento rimesso all’Amministrazione, avuto riguardo alla natura discrezionale del potere esercitato e agli effetti ad esso connaturati, nonché ai relativi presupposti di esercizio, postula dunque una valutazione comparativa degli interessi (pubblici e privati) in rilievo – incluso l’interesse in capo ai destinatari del provvedimento oggetto di ritiro, anche alla luce del tempo trascorso dall’adozione del revocando provvedimento – a supporto della ravvisata prevalenza, all’esito della compiuta valutazione, dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento, con la conseguente necessità di una specifica e puntuale motivazione al riguardo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1747 del 10 giugno 2024