Il TAR Brescia ricorda che l'art. 244, comma 1, d.lgs. n. 152/06 sancisce che le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti e che la provincia, ricevuta la suddetta comunicazione, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere per l'attivazione delle procedure previste per  la bonifca dei siti contaminati. Secondo il TAR, è chiaro dal tenore letterale della norma, alla luce del principio di prevenzione che governa la materia ambientale, che basta l’accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per l’adozione dell’ordinanza.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 488 del 31 maggio 2024