Il TAR Milano ricorda che il provvedimento che abbia ordinato al proprietario o al gestore di un terreno di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati e alla bonifica dell’area è illegittimo nel caso in cui non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento essendo necessario, in tale situazione, la partecipazione dell’interessato in contraddittorio anche ai fini della corretta imputabilità dello sversamento dei detti rifiuti; difatti, l’accertamento in contraddittorio della condizione dei luoghi è imposto dall’Allegato 9, parte B, del D.P.R. n. 120 del 2017, dove si specifica che le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni sulla corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono eseguiti in contraddittorio con la parte privata, aggiungendosi tale obbligo al generale dovere di comunicare l’avvio del procedimento, poiché è necessario che al soggetto nei cui confronti l’ordine di bonifica deve essere rivolto sia data la possibilità di partecipare attivamente alla stessa istruttoria amministrativa e ai sopralluoghi volti ad accertare la prospettata situazione di inquinamento, oltre che, più in generale, lo stato dei luoghi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1856 del 18 giugno 2024