Il TAR Milano esamina un mezzo di gravame con il quale si lamenta la violazione dell’art. 51 del codice dei contratti pubblici sulla suddivisione in lotti, norma per la quale le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, motivando la mancata suddivisione nel bando o nella lettera di invito. Sulla portata di tale articolo il TAR rileva che, se è pur vero che lo stesso è ispirato da condivisibili finalità di promozione della concorrenza, parimenti rimane ferma la discrezionalità delle singole amministrazioni di non dare corso alla suddivisione in lotti, allorché il lotto unico meglio risponda alle esigenze organizzative o alle necessità di acquisto delle amministrazioni stesse. In altri termini, il principio della divisione in lotti non può mai essere invocato laddove la singola stazione appaltante offra una adeguata motivazione della propria scelta del ricorso al lotto unico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1782 del 12 giugno 2024