Così come ai sensi dell’art. 16, c. 12, l. n. 1150/1942 “nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati” e ai sensi dell’art. 4, c. 2 ter, l. reg. n. 12/2005 “nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione”, analogamente, nel caso in cui ad un piano attuativo, già oggetto di valutazione, sia state apportate modifiche che non ne hanno intaccato l’impianto complessivo, la necessità di attivare la procedura di VAS non può che essere riferita alle sole parti effettivamente modificate. Non può quindi affermarsi la doverosità di sottoporre nuovamente alla VAS un piano attuativo che, rispetto ad una precedente proposta già valutata, se ne discosti solo per aspetti che non incidono sull’impianto generale del piano e che ne riducono l’impatto ambientale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3616 del 7 novembre 2025