La L.R. lombarda n. 27 del 2015, all’art. 45, comma 2, laddove stabilisce che “non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, per la sosta e il soggiorno dei turisti e conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 37”, e il correlato art. 6, comma 2, del regolamento regionale n. 3 del 2018, laddove prevede che “le unità abitative mobili, che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, che non siano collegate permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria siano rimovibili in qualsiasi momento, nonché i relativi accessori e pertinenze, non richiedono rilascio di titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell’art. 3 lettera e.5) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»”, devono essere interpretati in conformità al D.P.R. n. 380 del 2001 e quindi non possono esentare la parte privata dalla previa acquisizione del pertinente titolo abilitativo anche per i manufatti che, pur astrattamente rientranti nella nozione di organismo precario, nella realtà assumano caratteristiche di stabilità e assolvano a funzioni tali da escludere la sussistenza del requisito della provvisorietà.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3133 del 6 ottobre 2025