Non è configurabile una responsabilità da posizione in capo al proprietario dell’area inquinata, né, quindi, l’obbligo di bonificare il sito per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all’inquinamento riscontrato. L’eventuale affermazione di responsabilità del proprietario non è la conseguenza di questa sua peculiare posizione giuridica, ma dipende dalla possibilità di riferirgli una condotta, anche solo omissiva, che abbia incrementato il rischio dell’inquinamento, in una situazione in cui il proprietario era obbligato ad intervenire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3822 del 25 novembre 2025