In mancanza dell’atto di autorizzazione preventiva, la SCIA condizionata è inefficace, con conseguente non applicabilità del termine di decadenza fissato in trenta giorni entro cui l’amministrazione dovrebbe esercitare il potere inibitorio attribuitole dalla legge. Pertanto, se il privato dà corso ai lavori in assenza di autorizzazione preventiva, l’attività deve qualificarsi come abusiva e l’amministrazione può intervenire in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990. Al contrario, dal momento di rilascio dell’autorizzazione preventiva, la SCIA condizionata acquista efficacia e, da questo momento, l’amministrazione non può quindi far altro che intervenire con il potere inibitorio o con il potere di autotutela previsti e disciplinati dal richiamato art. 19, terzo comma, della legge n. 241 del 1990.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3063 del 3 ottobre 2025