A fronte della realizzazione di interventi edilizi in assenza di ogni titolo, spetta al soggetto che vi ha provveduto dimostrare l’infondatezza delle contestazioni dell’ente preposto alla sorveglianza dell’attività edilizia (nel caso di specie correlate alla presunzione dell’intervenuta modifica del terreno in assenza del necessario titolo edilizio) in ragione dell’operare del c.d. principio della “vicinanza della prova”, che informa di sé il citato art. 64 c.p.a. e che, con riferimento all’attività edilizia abusiva, si giustifica con la circostanza per cui è il proprietario l’unico soggetto che può essere in grado di provare la consistenza del proprio bene prima degli interventi contestati e non anche il Comune.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3342 del 21 ottobre 2025