Nel silenzio del codice della strada, deve essere riconosciuto il potere dei Comuni di fissare le distanze minime delle recinzioni dal confine stradale nell’esercizio dei propri poteri di pianificazione e regolamentazione dell’attività edilizia. Ciò con la precisazione che le distanze per le recinzioni debbono formare oggetto di un’apposita disposizione dei piani urbanistici e del traffico, non potendosi, in relazione alle stesse, dare applicazione alle disposizioni previste per gli edifici.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3344 del 21 ottobre 2025