In materia di accesso ai dati giustificativi forniti in sede di subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico commerciale, l'Amministrazione non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. L'art. 98 del Codice della proprietà industriale in tema di know how aziendale tutela - come diritto di proprietà industriale - le informazioni aziendali e le esperienze tecnico - industriali, comprese quelle commerciali, purché concorrano tre requisiti: 1. le informazioni devono essere segrete, nel senso che non debbono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 2. le stesse devono possedere valore economico, proprio perché segrete; 3. tali dati devono essere sottoposti a misure tali da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3607 del 6 novembre 2025