Pur in assenza della sottoscrizione di una convenzione urbanistica, che contiene la più ampia disciplina del programma integrato di intervento prevedendo diritti e obblighi a carico di ciascuna parte, e dunque a valenza tipicamente bilaterale, all’atto d’obbligo può essere conferita dignità di autonoma e distinta obbligazione, inquadrabile nello schema negoziale semplificato dell’art. 1333 c.c. In tale prospettiva, l’obbligo di restituzione delle somme da parte dell’amministrazione al verificarsi degli eventi risolutivi dedotti in condizione non costituisce un obbligo primario (non potendo l’atto obbligo prevedere nel suo schema operativo l’assunzione di obbligazioni da parte dell’oblato destinatario della proposta che non ha manifestato il suo consenso, arg. ex 1333 c.c.), bensì un obbligo secondario (i.e. restitutorio), che nasce in ragione del sopravvenuto difetto causale dell’attribuzione patrimoniale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 985 del 4 novembre 2025