Il codice dei contratti pubblici non definisce la nozione di amministratore di fatto. La lacuna può essere colmata facendo riferimento alla nozione di amministratore di fatto contenuta nell’art. 2639, comma 1, c.c. Per stabilire, poi, se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto svolge i compiti propri dell’organo amministrativo che sono descritti nelle norme civilistiche che riguardano il tipo di società che viene in emersione. In linea con il quadro normativo sulle cause di esclusione non automatiche l’onere di provare il grave illecito professionale compiuto dall’amministratore di fatto, che si trasmette all’operatore, grava sulla stazione appaltante che può attivare gli strumenti istruttori o i mezzi di ricerca della prova consentiti dall’ordinamento. La stazione appaltante è quindi tenuta ad individuare la figura dell’amministrare di fatto che ricorre in presenza di atti di gestione in concreto svolti dal soggetto agente, tali per cui possa ritenersi che questi sia in grado di guidare o influenzare l’attività sociale. A tal fine la stazione appaltante può avvalersi dei c.d. «elementi sintomatici di gestione» della società in relazione al tipo di compagine societaria che viene in rilievo, quali a titolo esemplificativo: a) il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale; b) la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società; c) l’esame dei piani strategici, industriali e finanziari.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3507 del 31 ottobre 2025