Le disposizioni di cui al DM 5 luglio 1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 e, come tali e a differenza delle norme integrative e supplementari recate dai regolamenti comunali d'igiene (per lo più espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme primaria sovraordinate), sono inderogabili; talché, eventuali dubbi interpretativi, afferenti a normazioni regionali che insistono in subiecta materia, non possono che essere risolti in un senso che non valga ad incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, posto a presidio dei limiti minimi di altezza del DM del 1975, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3843 del 26 novembre 2025