Alle convenzioni urbanistiche, in quanto sostitutive di provvedimenti amministrativi, si applicano i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica. Conseguentemente, sul piano dell’interpretazione delle clausole convenzionali, occorre fare applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., i quali, oltre che per l’interpretazione dei contratti, degli atti unilaterali (in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ.), dei provvedimenti amministrativi (nei limiti della compatibilità), devono applicarsi anche agli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, in ragione del richiamo, da parte del comma secondo della suddetta disposizione, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3692 del 15 novembre 2025