Il TAR Milano, a fronte di un rigetto di una proposta del piano attuativo conforme alla strumentazione urbanistica vigente, da parte della Giunta, che ha richiamato le ragioni di opportunità espresse dal Consiglio Comunale e le ragioni tecniche, indicate dal Responsabile Servizio Territorio e Ambiente, osserva che:
<<4.1 La giurisprudenza ha riconosciuto nell’ambito del procedimento di formazione di un piano attuativo una ampia discrezionalità sul quando e sul quomodo.
Non è tuttavia consentito all’Amministrazione effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore, in quanto il piano attuativo rientra nel secondo livello della pianificazione urbanistica e quindi presuppone l'esistenza di un vigente piano regolatore generale, in tal modo assumendo una natura meramente attuativa dello stesso; ne consegue che l'amministrazione rispetto all’approvazione di un piano attuativo conserva una certa discrezionalità esclusivamente nelle modalità attuative dell'edificazione, non nell' an di essa, in quanto tale ultimo apprezzamento rimane vincolato alla scelta operata ab origine dal piano regolatore di ricorrere ad un piano attuativo per una determinata area (ex multis e da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 28/06/2021, n.4908).
4.2 Nel caso in esame la ricorrente ha presentato un piano conforme alla destinazione dell’area, rispetto al quale il Consiglio Comunale è intervenuto non nell'esercizio di un potere di indirizzo politico ma con una direttiva inequivoca per precludere alla Giunta la prosecuzione dell'iter di approvazione del piano attuativo conforme alla strumentazione urbanistica vigente.
La Giunta, recependo l’indicazione del Consiglio ha affermato di non dover “adottare il Piano Attuativo, in quanto azione dovuta e preordinata alla successiva futura approvazione, ma, anche qualora la proposta di Piano risultasse conforme al PGT, deve considerare l’Adozione, come espressione di un potere discrezionale dell'organo deputato a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale e, comunque, a definire le modalità con le quali tali previsioni debbano attuarsi; ciò in quanto tra il PGT ed i suoi strumenti attuativi sussiste un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza”.
Dopo quindi questa affermazione di principio, non ha approvato il Piano, senza tuttavia indicare la ragione per cui la realizzazione dell'intervento si porrebbe ipoteticamente in contrasto con la destinazione del PGT e la disciplina della scheda d’ambito.
Anche se, come richiamato nel punto precedente, in materia di strumenti attuativi l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, questa deve essere comunque esercitata nel rispetto della vigente strumentazione urbanistica, oltre che dei canoni, di coerenza, logicità e proporzionalità, cosa che nella specie non è avvenuta (come si vedrà anche nel punto successivo rispetto alle ragioni tecniche di rigetto).
Nel recepire la decisione del Consiglio Comunale la Giunta ha posto alla base del provvedimento una motivazione di mera opportunità, frutto di evidente sviamento dalla funzione tipica cui doveva essere preordinata l'attività di valutazione ed esame della proposta.>>
TAR Lombardia, Milano, II, n.1627 del 28 giugno 2023