Il TAR Milano ricorda che la domanda di fissazione dell'udienza di discussione va proposta con atto separato dal ricorso, ed è inidonea allo scopo la domanda formulata in calce al ricorso introduttivo, che non impedisce quindi la perenzione del giudizio (C.d.S., Sez. IV, 6.6.2017, n. 2714), come anche desumibile dallo stesso tenore letterale dell’art. 71 c. 1 cit., secondo cui la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso.

TAR Lombardia, Milano, I, n. 1712 del 4 luglio 2023