Il TAR Milano osserva che, pur in presenza di un giudizio relativo a una gara con tre partecipanti in cui è stato proposto un ricorso incidentale contenente una censura di natura potenzialmente escludente, deve procedersi comunque al prioritario esame del ricorso principale, poiché l’accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l’improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1976 del 28 luglio 2023.