Il TAR Brescia ricorda che per le opere abusive che presentino la doppia conformità è sempre possibile la sanatoria tramite fiscalizzazione dell’abuso, indipendentemente dal titolo mancante (a seconda dei casi, v. art. 6-bis comma 5, art. 36, e art. 37 comma 4 del DPR 380/2001), mentre per le opere in contrasto con la pianificazione urbanistica non è possibile alcuna sanatoria (ad eccezione dell’ipotesi di difformità parziale ex art. 34 comma 2 del DPR 380/2001).
Questo vale anche per gli interventi che ricadono nell’attività edilizia libera ex art. 6 del DPR 380/2001, sia per ragioni sistematiche (la parziale liberalizzazione dell’attività edilizia è uno strumento di semplificazione, ma non attribuisce diritti edificatori in contrasto con la pianificazione urbanistica), sia perché la predetta norma esordisce con un’apposita clausola di salvaguardia (“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali”).
Inoltre, il TAR precisa che se non possono essere sanate, le opere abusive devono essere demolite. Se la demolizione non viene eseguita dall’interessato, deve subentrare una risposta dell’amministrazione che garantisca l’interesse pubblico all’effettivo ripristino dello stato dei luoghi. Il meccanismo stabilito dall’art. 31 commi 3, 4 e 4-bis del DPR 380/2001 a tutela del permesso di costruire trova quindi necessaria applicazione con riguardo a tutte le opere prive di conformità urbanistica, sulla base del comune denominatore costituito dall’esigenza di ripristinare la situazione anteriore all’abuso. Un’interpretazione diversa, che per il caso di omessa demolizione limitasse la perdita della proprietà e la sanzione pecuniaria ai soli interventi realizzabili con permesso di costruire, avrebbe quale conseguenza irragionevole la legittimazione di fatto di tutti i microabusi, ossia l’inefficacia delle prescrizioni della pianificazione urbanistica che vietano o limitano le edificazioni minori in alcune zone del territorio comunale. Sotto questo profilo, la demolizione d’ufficio non è evidentemente un rimedio altrettanto efficace, né applicabile su ampia scala.

TAR Lombardia, Brescia, n. 546 del 26 giugno 2023