Il TAR Milano osserva che la valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dal d.lgs n. 152/2006 è una valutazione di compatibilità ambientale relativa ai piani e ai programmi, così come stabilito dall'art. 5 comma 1 lett.a), e non già ai singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di valutazione impatto ambientale (VIA); lo scopo della VAS è, quindi, quello di evidenziare gli effetti complessivi sul territorio attribuibili all'insieme delle previsioni di piano, e non già a singoli progetti di intervento, poiché proprio in ciò risiede la differenza rispetto alla diversa procedura di VIA (Cons. Stato, Sez. IV., 6 maggio 2013, n. 2446; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 648/2016).
Ciò premesso, il TAR Milano dà atto che nel caso in esame, si è al cospetto di una singola opera e non di un piano e a prescindere dall’utilizzo della procedura semplificata prevista all’art. 9, c. 15, l.reg. n. 12/2005 - che consente il ricorso alla sola approvazione del Consiglio Comunale in luogo della procedura di variante - quand’anche l’opera importi variante al piano dei servizi, trattandosi di una variante avente ad oggetto la localizzazione di una singola opera, deve escludersi la necessità della valutazione ambientale strategica (ferma invece la necessità della valutazione di impatto ambientale).
Invero, in forza di quanto previsto all’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 "per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4194; 6 maggio 2013 n. 2446; Tar Piemonte, Torino, sez. II, sent. n. 269/2022; Tar Puglia, Lecce, sent. n. 879/2018).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1699 del 3 luglio 2023.