Il TAR Milano, con riferimento a un intervento di frazionamento di unità abitative, osserva che:
<<A seguito delle modifiche del 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014 n. 164, l’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 380/2001 include negli "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso”.
Pertanto dopo la novella del 2014 il frazionamento delle unità abitative non può più essere considerata ristrutturazione pesante, ma va annoverata, al pari della mera redistribuzione degli spazi interni, negli interventi di manutenzione straordinaria.
Se prima della novella del 2014 il frazionamento in due unità abitative senza aumento di superficie era considerato dalla normativa edilizia quale ristrutturazione pesante, che necessitava del permesso di costruire e si differenziava dalla mera redistribuzione degli spazi interni (annoverata negli interventi di c.d. ristrutturazione leggera, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d ), D.P.R. n. 380 del 2001), oggi è da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria, anche se implica variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso (in tal senso una prima interpretazione della novella è stata offerta dal T.A.R. Salerno, - sez. II, 03/11/2021, n.2318, che precisato “Vanno ricondotti alla manutenzione straordinaria anche gli interventi che consistono nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso”).
2.3 Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di sanare opere interne, certamente “quantitativamente rilevanti”: come ha osservato la difesa del Comune rispetto al progetto assentito non viene mantenuta una parete nello stesso posto; tuttavia non vi è stato alcun aumento di volume.
Pertanto, alla luce della novella del 2014, le opere possono essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria.>>

TAR Lombardia, Milano, II, n.1629 del 28 giugno 2023