Il TAR Brescia ricorda anzitutto che nell’accesso civico generalizzato (e ancor meno nell’accesso disciplinato dall’art. 24 l. n. 241/1990) non sono ipotizzabili provvedimenti di silenzio rigetto. Dinanzi al silenzio serbato dall'amministrazione l'interessato può attivare la speciale tutela amministrativa davanti al responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza (proprio al fine di ottenere un provvedimento espresso), ovvero dare corso alla speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. onde far accertare l'illegittimità del silenzio e dunque per ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso (T.A.R. Toscana, Sez. II, 24 ottobre 2019, n. 1421).
Manca, infatti, nella disciplina dell'accesso civico, la previsione dell'ipotesi di silenzio rigetto di cui all'art. 25 comma 4, l. n. 241/1990, che consente all'interessato di poter impugnare tale provvedimento tacito negativo dinanzi al Tribunale amministrativo in base al rito sull'accesso di cui all'art. 116 c.p.a., proponibile "contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza...entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio...", dove il "silenzio" cui si riferisce la norma è solo quello significativo di cui all'art. 25 comma 4 L 241/1990.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 603 del 18 luglio 2023