Il TAR Brescia ricorda che, in forza dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l'ordine di demolizione ha come destinatari sia il proprietario dell'immobile dove sono state realizzate le opere abusive, sia l'autore dell'abuso. L'equiparazione del proprietario all'autore dell'abuso rivela che la misura ripristinatoria ha carattere oggettivo, essendo diretta a reintegrare immediatamente l'ordine urbanistico. Il proprietario non può, quindi, liberarsi dall'obbligo di rimessione in pristino eccependo l'estraneità all'abuso, o la buona fede circa il comportamento degli esecutori materiali dei lavori; tali elementi diventano, infatti, rilevanti solo quando è necessario valutare in che modo l'ordine di demolizione possa essere ottemperato. È nella fase dell'ottemperanza, dunque, che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell'autore dell'abuso, evitando la responsabilità solidale con quest'ultimo e la perdita dell'immobile (T.A.R. Brescia, sez. II, 15/07/2022, n.702; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 07/01/2022, n.110; Consiglio Stato, Sez. II, 28.09.2020, n. 5700).
Invero, nell'ambito delle costruzioni abusive, il proprietario incolpevole, non è automaticamente esposto alla sanzione della perdita della proprietà dell'immobile o alla sanzione pecuniaria; le altre misure, ad esclusione del ripristino che ha carattere oggettivo, hanno natura punitiva e afflittiva, e non possono essere applicate senza una verifica della responsabilità personale (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 17 gennaio 2022 n. 43).
Svolte queste premesse, il TAR Brescia precisa che, essendo distinti il termine di ottemperanza stabilito nell'ordine di demolizione, che riguarda il soggetto nel possesso degli immobili, e i termini entro cui il proprietario deve rispettivamente avviare e concludere le iniziative legali finalizzate al recupero della disponibilità dei beni, per il proprietario che si affermi incolpevole dell’abuso l’amministrazione ha il potere di valutare se quest’ultimo stia facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per recuperare gli immobili e ripristinare una situazione conforme alla disciplina urbanistica.
Viene inoltre ribadito il principio secondo cui, ove l’abuso sia commesso soggetto diverso dal proprietario, perché quest'ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento (Consiglio Stato sez. VI, 26/02/2021, n. 1648).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 601 del 17 luglio 2023