In materia di accesso agli atti, il TAR Brescia ricorda anzitutto che la condizione dell'azione per ciò che attiene all'interesse al ricorso trova fondamento nell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., e si sostanzia nel vantaggio che il ricorrente può conseguire per effetto dell'accoglimento del ricorso in corrispondenza di una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10922; Sez. III, 30 maggio 2022, n. 4295).
Viene quindi precisato che il principio della vicinitas posto dalla ricorrente a sostegno della sua richiesta non è di per sé sufficiente a legittimare la richiesta di ostensione della documentazione afferente a titoli edilizi rilasciati a soggetti terzi.
Ciò in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata in base alla quale la vicinitas non rappresenta un dato decisivo per fondare l'interesse ad impugnare, nel senso che di per sé non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l'intervento contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Ad. plen. n. 22/2021; Sez. IV, 17 giugno 2021, n. 4668).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 612 del 19 luglio 2023