Il TAR Milano precisa che il comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. n. 31 del 2017, laddove dispone che “l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del Codice [del Beni culturali], dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere”, deve essere interpretato nel senso di ammettere la sanatoria di opere che possano essere rese compatibili con il contesto circostante, tali essendo soltanto quelle che rientrano nell’ambito del perimetro delle violazioni di scarso rilievo paesaggistico di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 del citato Decreto. Ciò appare altresì confermato dalla Circolare n. 42 del 21 luglio 2017, prot. n. 21322, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, per la quale gli interventi cui “è applicabile il regolamento in esame devono essere di lieve entità e tale deve essere il principio guida che deve orientare la valutazione dell’applicabilità del regolamento stesso, rimanendo esclusi tutti gli altri interventi di impatto paesaggistico significativo, per i quali è da applicare la procedura ordinaria” (pagg. 23-24; cfr. anche pagg. 22-23).

TAR Lombardia, Milano, IV, n. 1788 del 12 luglio 2023