Il TAR Milano osserva che nelle procedure concorsuali va garantito il rispetto del principio del favor partecipationis che impedisce limitazioni artificiose alla concorrenza e laddove non ci si trovi al cospetto di clausole di portata chiara e inequivoca, si deve sempre procedere a una interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare pubbliche a tutela del principio di concorrenza (cfr. Consiglio di Stato, III, 13 dicembre 2021, n. 8315; 7 agosto 2020, n. 4977; V, 24 gennaio 2020, n. 607; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 maggio 2021, n. 1269; 11 maggio 2021, n. 1171; T.A.R. Veneto, III, 5 maggio 2021, n. 602; T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 4 gennaio 2021, n. 12). Più nello specifico, non può essere disposto il “rinnovo” di un servizio in favore di un operatore in base a una disposizione di non univoca interpretazione, visto che, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, di cui una avente quale effetto di precludere l’effettuazione di un confronto competitivo e l’altra invece di realizzarlo, non può legittimamente aderirsi all’opzione che renderebbe recessivo l’esperimento di una procedura concorsuale (cfr. per il principio, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2023, n. 770; IV, 27 maggio 2022, n. 1227; II, 24 maggio 2021, n. 1269).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1475 del 13 giugno 2023.