Il TAR Brescia ricorda anzitutto che, secondo l’art. 45, I comma, c.p.a. “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5”; tuttavia, il seguente art. 87, III comma, stabilisce che, per determinati procedimenti trattati in camera di consiglio, tra cui “il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa”, tutti i termini processuali “sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”.
Ebbene, per costante giurisprudenza nel rito speciale in materia di accesso, di cui all’art. 116 c.p.a., la predetta dimidiazione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, che resta dunque fissato, nell'ottica acceleratoria del processo, in 15 giorni dall'avvenuta notifica, ossia nella metà del termine di 30 giorni previsto dall'art. 45, che espressamente qualifica il termine stesso come perentorio (in applicazione di tale principio il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso).

TAR Lombardia, Brescia, n. 532 del 19 giugno 2023