Il TAR Milano ricorda che l’art. 68, comma 8, del codice dei contratti pubblici prevede che l’offerente dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che la propria fornitura ottempera ai requisiti funzionali chiesti dall’Amministrazione e la giurisprudenza amministrativa ammette che la stazione appaltante possa procedere ad accertare l’equivalenza purché ciò risulti dai documenti di gara, pur in mancanza di una formale dichiarazione del partecipante. Ove l’Amministrazione proceda in tale senso, la determinazione di equivalenza può essere censurata solo se palesemente illogica o erronea sul piano tecnico (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 1863/2021, punto 17.1, con la giurisprudenza ivi richiamata).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1682 del 30 giugno 2023.