Il TAR Milano ricorda che, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la sola classificazione di una determinata area nell’ambito della programmata zonizzazione non determina un vincolo espropriativo ma soltanto la conformazione di quella zona alle esigenze generali di cui all’art. 42 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, IV, 19 settembre 2019, n. 2641); i vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono difatti beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata (C.G.A.R.S., 9 marzo 2022, n. 298); questi si presentano «come vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione puntuale (con indicazione empiricamente, per ciò, detta ‘lenticolare’) di un’opera pubblica, ‘la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata ma ne esige la traslazione in favore dell’ente pubblico’» (Consiglio di Stato, II, 24 novembre 2020, n. 7354; anche, VI, 28 dicembre 2020, n. 8384; IV, 18 febbraio 2020, n. 1236).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1698 del 3 luglio 2023.