Il TAR Milano esclude una responsabilità “da posizione” del ricorrente, in quanto proprietario di un sito contaminato, visto che, secondo una condivisa giurisprudenza, non è configurabile una responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata per il solo fatto di rivestire tale qualità, ma occorre dimostrare che egli abbia provocato, o contribuito a provocare, il danno ambientale, dovendo accertare l’autorità competente il nesso causale tra l’azione d’uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile (Consiglio di Stato, V, 7 marzo 2022, n. 1630; II, 2 luglio 2020, n. 4248); ricorda poi che anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso la possibilità di addossare al proprietario del sito inquinato, che non abbia direttamente causato l’inquinamento, l’obbligo di eseguire la bonifica dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 253 del D. Lgs. n. 152 del 2006 in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, dovendosi scongiurare la configurazione di «una nozione così lata di responsabilità incolpevole e di posizione da svuotare il margine identitario del più sicuro raccordo tra azione contaminante e riparazione alla base del principio per cui ‘solo chi inquina paga’» (Cass. civ., SS.UU., 1° febbraio 2023, n. 3077).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1982 del 31 luglio 2023.