Il TAR Milano ricorda che le ordinanze contingibili e urgenti non hanno la finalità di attribuire responsabilità o di sanzionare comportamenti illegittimi, ma piuttosto quella di fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale e imprevedibile oppure una condizione di pericolo concreto di un danno grave e imminente al momento dell'adozione del provvedimento, anche a prescindere dall’eventualità che la situazione emergenziale fosse sorta in epoca antecedente; ne consegue che le ordinanze di cui si discute possono legittimamente imporre un obbligo di fare o di non fare in capo ai destinatari, ma non sono utilizzabili al fine di ottenere coattivamente il pagamento di somme di denaro, al di fuori delle ordinarie procedure per l’accertamento e il recupero del credito; ciò anche in considerazione delle peculiari conseguenze connesse, specie sul piano della responsabilità penale (cfr. art. 650 c.p.), all’inadempimento di tale tipologia di provvedimento (nel caso in esame il provvedimento impugnato ordina il ristoro delle spese sostenute dal Comune e di quelle che potranno eventualmente essere necessarie in futuro per la realizzazione di opere di contenimento e messa in sicurezza dei luoghi e, in quanto tale, è stato ritenuto illegittimo).