Il TAR Milano osserva che una sentenza resa ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a. – il quale stabilisce che qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere – presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio attraverso un provvedimento amministrativo successivo, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale; in altre parole, l’attività amministrativa sopravvenuta deve consentire l’ottenimento del bene della vita agognato, così da rendere inutile la prosecuzione del processo.