Il TAR Milano premette che presupposto imprescindibile affinché il proprietario di un terreno possa essere chiamato a rispondere dell’evento inquinante tipico, in solido con chi lo ha cagionato, è, se non il dolo, quantomeno la sua colpa, ossia l’essere stato negligente, imprudente e non sufficientemente attento, in proporzione alle sue capacità e concrete possibilità, nell’evitare l’immissione di rifiuti in situ; ciò premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che in linea teorica potrebbe venire in evidenza una ipotesi di responsabilità colposa a carico del proprietario del terreno, il quale è soggetto operante professionalmente proprio nel settore industriale del trasporto, trattamento, bonifica e recupero di terreni e altre sostanze o materiali inquinati; tuttavia, ciò che manca nell’atto impugnato è la rigorosa declinazione di elementi indiziari tali, da far emergere anche in concreto detto profilo di colpa; in conclusione, se la carriera professionale e le conoscenze, capacità e competenze del proprietario del terreno nel loro insieme, costituiscono un buon fondamento teorico di un’ipotesi di sua responsabilità colposa per il deposito di rifiuti che si è verificato nel suo terreno, è comunque necessario e imprescindibile che essa venga dimostrata dall’amministrazione in sede di motivazione del provvedimento impugnato.