La società ricorrente, che esercita un’attività di ristorazione-pizzeria in Milano, ha impugnato il verbale di contestazione con cui il Comune di Milano-Polizia Locale ha emesso nei suoi confronti una sanzione pecuniaria e la sanzione della rimozione arredi amovibili (tavoli, sedie, ombrelloni e baco) installati su area pubblica ritenuta occupata senza autorizzazione; il TAR Milano dichiara inammissibile il ricorso in quanto la controversia ha per oggetto l’applicazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria della rimozione dei tavolini e delle sedie collocate su area pubblica e non il rilascio della concessione o della sua proroga, che costituisce solo il presupposto della controversia; ne consegue che siamo fuori dalla giurisdizione del giudice amministrativo in merito alla concessione di beni pubblici di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.