Il TAR Milano respinge un motivo di ricorso con il quale un Comune contesta la legittimità di una autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per l’edificazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto la Provincia non avrebbe motivato la scelta posta in essere in dissenso rispetto al parere comunale espresso in sede di Conferenza di Servizi, con il quale si è evidenziava la contrarietà alle disposizioni del PGT; osserva, al riguardo, il TAR che la dedotta incompatibilità dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia con il PGT non costituisce in alcun modo un elemento viziante dell’atto gravato, in quanto è lo stesso art. 208 d.lgs. 152/2006 a stabilire che tale atto autorizzatorio viene rilasciato, ove necessario, anche in variante allo strumento urbanistico comunale