Il TAR Brescia precisa che l’art. 43 TULPS prevede che la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal questore, non soltanto a chi abbia riportato condanne per talune tipologie di reati (comma 1), ma anche, più in generale, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi” (comma 2). Al riguardo, l’Autorità di pubblica sicurezza, dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, per cui la persona che detiene armi deve essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei suoi confronti deve esistere la perfetta e completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività. La valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue infatti lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente ascrivibili a cattiva condotta o a carenza di sufficiente autocontrollo. In particolare, la prognosi negativa di abuso del porto d'armi può formarsi su fattispecie diverse, non necessariamente correlate a pregressi episodi di cattivo uso delle armi, ma poggianti in ogni caso su di una scarsa propensione del soggetto al rispetto delle regole, come quella che si concretizza nella volontà fraudolenta di sottrarsi a obblighi stabiliti dalla legge.