Il TAR Milano, prende atto che l’atto impugnato (circolare regionale avente ad oggetto gli educatori socio-pedagogici in ambito sociosanitario) non ha portata innovativa o provvedimentale, limitandosi a riproporre il contenuto di una disposizione di legge, mentre i lamentati effetti pregiudizievoli in tal modo arrecati ai ricorrenti non sono da ricondurre causalmente alla circolare della Regione Lombardia, bensì alla legge statale, per il che ne consegue la carenza, in capo agli stessi, di un interesse attuale e concreto alla caducazione dell’informativa resa dagli uffici regionali. Ciò premesso, il TAR aggiunge che, in funzione di giudice a quo, non può rimettere alla Corte costituzionale la questione sollevata riguardo alla dedotta illegittimità delle disposizioni riportate nella circolare impugnata, difettando il requisito della rilevanza, in virtù del quale il Giudice delle leggi può essere investito solo di questioni afferenti a disposizioni che devono essere indefettibilmente applicate nel giudizio a quo; ciò che non accade nella fattispecie, stante la chiusura in rito della controversia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2027 del 9 agosto 2023.