Il TAR Milano precisa che le norme tecniche che disciplinano la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi sono contenute nell’allegato 5 al d.m. 2 febbraio 1998; stabilisce tale allegato che negli impianti ove vengono messi in riserva i rifiuti destinati al recupero devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti stessi da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; si precisa inoltre che il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate per ciascuna tipologia di rifiuto. Queste norme hanno l’evidente finalità di assicurare l’adeguata separazione dei rifiuti e, quindi, la loro tracciabilità in modo da garantire la possibilità di risalire alla singola tipologia di rifiuto utilizzata per produrre materia prima attraverso l’operazione di recupero.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n.1792 del 12 luglio 2023