Il TAR Milano ricorda che, come evidenziato dalla Commissione europea, le misure di conservazione degli habitat, di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, non sono «attivate da una certezza, bensì da una probabilità di incidenze significative» (cfr. Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01), in G.U.U.E. 25 gennaio 2019) e il concetto di incidenze «significative» sugli habitat non può «essere trattato in maniera arbitraria», essendo necessaria una obiettività non «separata dalle caratteristiche specifiche e dalle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto»; inoltre, deve verificarsi il rapporto tra la causa (il progetto realizzando) e l’effetto (l’incidenza negativa) attraverso una valutazione che deve «precedere l’autorizzazione [del progetto] e tener conto degli effetti cumulativi che derivano dalla combinazione di tale piano o progetto con altri piani o progetti tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito interessato» (C.G.U.E, 7 settembre 2004, in C-127/02, punti 52-54, 59, ove si evidenzia anche la necessità di un approccio scientifico a tale valutazione).
La Commissione aggiunge: «le valutazioni che si limitano a descrizioni generali e a un esame superficiale dei dati esistenti sull’ambiente naturale nella zona non si possono […] considerare opportune ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3». Un giudizio che il Collegio condivide anche alla luce dell’insegnamento derivante dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale «l’opportuna valutazione deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sulla zona di protezione speciale in questione» (C.G.U.E., Sez. IV, 20 settembre 2007, in C-304/05).
Sulla base di queste premesse, il TAR Milano osserva che, nel caso scrutinato, il parere negativo sulla valutazione di incidenza espresso dagli organi di una Riserva Naturale, con riferimento a un intervento di realizzazione di due magazzini agricoli, della superficie rispettivamente di circa 80 mq e 138 mq, e di una serra di circa 58 mq per la coltivazione di ortaggi, si limita ad una descrizione generale del sito e delle specie ivi presenti ma non indica, in alcun modo, quale siano gli effetti dei (peraltro modesti) lavori che la ricorrente intende realizzare; il parere impugnato indica le specie presenti ed evidenzia come l’area oggetto di intervento rivesta «soprattutto dal punto di vista ornitico, una grande importanza in quanto situata in una posizione strategica» e sia, inoltre, posta «ai margini di habitat prioritari» e di «una porzione della Riserva definita RN1, nella quale le attività umane sono fortemente regolamentate». Si tratta di elementi non sufficienti per la valutazione di compatibilità che deve incentrarsi sul concreto progetto e sugli effetti che lo stesso realizza (laddove li realizzi) sull’ambiente e sulle specie animali presenti. Difetta, quindi, una seria ed effettiva valutazione di incidenza che non può essere affidata a valutazioni generali, ma deve sostanziarsi nella verifica delle concrete ripercussioni che il progetto (per tipologia, dimensioni, funzione assolta, etc.) può determinare (cfr: TAR Milano, II, 16 giugno 2020, n. 1077).

TAR Lombardia, Milano, IV, n.1619 del 27 giugno 2023