Secondo il TAR Milano, i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati che possono essere adottati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 ineriscono alla competenza comunale, ma, in deroga alla generale attribuzione dei poteri in materia di attività gestionale ai Dirigenti, l’art. 7 del Codice della Strada ha individuato specifiche ipotesi e misure per le quali, per l’impatto generato sull’intera collettività locale, ha previsto invece l’intervento di un organo politico, nella fattispecie il Sindaco; si tratta, quindi, di una norma speciale che evidentemente prevale su quelle generali in materia di individuazione dei poteri riconosciuti in capo agli organi di indirizzo politico e a quelli di gestione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1445 del 12 giugno 2023.