In tema di inquinamento acustico, il TAR Brescia ricorda trattarsi di una materia a legislazione concorrente tra Stato e Regioni regolata dalla legge quadro (legge n. 447 del 26 ottobre 1995) e dalle disposizioni regionali che le hanno dato attuazione. Nello specifico, la legge 447/95 (dedicata all’individuazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico) ha previsto, all’art. 4, che le regioni individuino, con legge, i criteri guida a cui i comuni devono attenersi nell’emanazione dei propri provvedimenti di zonizzazione acustica. Tale disposizione è stata attuata, in Lombardia, con la l.r. 18 agosto 2001 n. 13, la quale ha individuato una serie di criteri generali demandando, poi, la predisposizione delle direttive di dettaglio per la redazione della classificazione acustica ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, che è stato adottato l’anno successivo (d.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9776).
Dall’esame congiunto delle disposizioni enunciate emerge che i Comuni devono suddividere acusticamente il proprio territorio in zone acustiche omogenee, secondo i parametri individuati dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.
Viene inoltre ricordato che, per costante giurisprudenza, anche del TAR Brescia, l'attività demandata all'amministrazione comunale per la classificazione acustica del proprio territorio si connota in termini ampiamente discrezionali, sia quanto alla delimitazione delle singole zone, sia quanto alla loro classificazione, specialmente in relazione all'individuazione delle classi intermedie; la zonizzazione acustica costituisce, infatti, esercizio di un vero e proprio potere pianificatorio discrezionale, avente lo scopo di migliorare, ove possibile, l'esistente, ma tenendo conto della pianificazione urbanistica.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 516 del 13 giugno 2023